Assicurazione Professionale per gli Ingegneri iscritti all’albo: Racing

 

Se sei un ingegnere sai bene quante attività di responsabilità e precisione svolgi ogni giorno e per questo, è importante proteggere la tua professione con le adeguate coperture assicurative.

 

Aon ed il Consiglio Nazionale Degli Ingegneri (CNI) hanno ideato la polizza professionale per tutelare gli ingegneri.

 

ATTENZIONE- restrizione dell’ambito di validità territoriale della copertura - copertura non operante per attività  o reclami derivanti da attività svolta in Bielorussia e/o Federazione Russa
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Aon, broker del CNI, al fianco degli Ingegneri italiani

Ci occupiamo da sempre di analizzare e gestire i rischi per Ingegneri e professioni tecniche.
Dal 2020 siamo il broker del Consiglio Nazionale Ingegneri, insieme al quale abbiamo ideato la convenzione Racing, la polizza realizzata dagli Ingegneri per gli Ingegneri.

 

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null SEI DIPENDENTE PUBBLICO? PRESTA ATTENZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CONFERIMENTO DI ALCUNI INCARICHI

SEI DIPENDENTE PUBBLICO? PRESTA ATTENZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CONFERIMENTO DI ALCUNI INCARICHI

22 March 2024

Come condiviso anche con il CNI, occorre prestare attenzione non alla tipologia degli incarichi conferiti ma alle modalità di conferimento degli stessi. Non rileva il fatto che in alcune circostanze il compenso sia pagato da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.”. Se, per svolgere un’attività, si deve essere “autorizzati” dalla propria amministrazione, tale attività non rientrerà tra quelle proprie del suo “ufficio” e quindi non potrà essere coperta dalla polizza “dipendenti”. In caso di autorizzazione del dipendente a esercitare incarichi esterni la copertura da prediligere è quella del libero professionista.

È questo il caso di attività in commissioni di collaudo o commissioni di gara “esterne”.

 

Unica eccezione “relativa” è quella del CTU, attività sicuramente esterna a quelle proprie dell’ufficio, ma che non dovendo essere autorizzata rientra tra quelle coperte dalla polizza “dipendenti”.

 

La sentenza n. 3513 del 17 luglio 201, afferma il principio secondo cui lo svolgimento di incarico di CTU conferito dall’Autorità giudiziaria non necessita da parte del soggetto incaricato di richiesta di autorizzazione dell’ente da cui lo stesso soggetto dipende. Il Decreto Presidente della Repubblica 24/03/2003, n. 136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) prevede all’art. 10, comma 4 lett b) che il RID (Registro Italiano Dighe) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini.

 

Consulta le nostre FAQ a questo LINK

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